La legal advisory mira a garantire un’assistenza personalizzata in tutte le fasi che caratterizzano la vita di un’azienda o impresa. Avete pensato di realizzare un contest online per aumentare la notorietà del vostro brand senza chiedervi se vi siano delle procedure legali da rispettare? Il contest, infatti, è un utile strumento di marketing, in grado di coinvolgere anche un notevole numero di utenti che, con le loro interazioni, possono portare ad aumentare in modo esponenziale la vostra visibilità online. Anche la realizzazione dei contest online, in quanto rientranti nella categoria dei concorsi e operazioni a premio, soggiace alla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430. Per realizzare un contest online è pertanto necessario rispettare le previsioni normative vigenti, che obbligano il soggetto promotore a una serie di attività, tra cui la comunicazione preventiva da farsi online, la redazione di un apposito regolamento, la prestazione di una cauzione pari al valore dei premi messi in palio, prevedere la presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio territorialmente competente ai fini della redazione dei verbali di assegnazione dei premi e della loro trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico. La realizzazione di un contest online richiede di solito il trattamento dei dati personali dei partecipanti. È pertanto necessario che, fin dalla progettazione del contest online, i promotori si preoccupino anche di valutare l’impatto che il contest online ha sulla privacy e predisporre le informative sul trattamento dei dati personali da fornire ai partecipanti ed eventualmente raccogliere i consensi per gli ulteriori trattamenti che si volessero realizzare con i dati personali conferiti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico svolge la funzione di verificare, a campione o su
segnalazione dei soggetti interessati, il corretto svolgimento dei concorsi a premio. Il Ministero
nello specifico avvia la procedura di contestazione nei confronti delle imprese promotrici che
abbiano violato:
– il d.P.R. n. 430/2001; – la tutela della fede pubblica;
– i principi di concorrenza e di mercato nella forma di turbative;
– il divieto di pubblicità di alcuni prodotti es. fumo e medicinali. Il Ministero qualora ravvisi le predette violazioni, comunica all’azienda promotrice e a quelle associate, mediante notifica, l’avvio del procedimento per presunta violazione. Tali aziende hanno 15 giorni per produrre le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento il Ministero, accertata la violazione, emette il provvedimento di immediata cessazione della manifestazione, se essa è ancora in corso, e provvede a comminare le sanzioni. Le sanzioni che possono essere inflitte alle aziende che non rispettano la normativa sono le
seguenti:
– Per concorso a premio vietato: sanzione che va da una a tre volte l’ammontare dell’IVA dovuta sul montepremi e comunque non inferiore a € 2.582.28. La sanzione può essere raddoppiata qualora l’azienda continui il concorso a premi nonostante la notifica del provvedimento interdittivo.
– Per mancata preventiva comunicazione: sanzione che va da € 2.065,83 a € 10.329,14, la quale può essere ridotta del 50% in caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all’inizio del concorso, ma prima che sia stato constatato l’inadempimento;
– Per svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento: sanzione che va da € 1.032,91 a € 5.164,57. Inoltre il Ministero può comminare altresì una sanzione accessoria, consistente nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio.
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